Con il termine Whistleblowing si intende la segnalazione di attività illecite da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in occasione della propria prestazione lavorativa.
Per “Whistleblower” si intende il soggetto lavoratore o collaboratore della Società o di fornitori che, venuto a conoscenza direttamente, in ragione delle funzioni svolte, della realizzazione di condotte irregolari o illecite da parte di funzioni societarie, segnali tali fatti.
Nel nostro ordinamento, il Legislatore italiano ha introdotto per la prima volta nel 2012 una prima disciplina organica del “Whistleblowing” con l’art. 54 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” e inserito nel corpo del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) ad opera della Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” volta a rafforzare il contrasto al fenomeno dilagante della corruzione nella P.A.
Risale, invece, al 2017, con la Legge 179 l’introduzione di una regolamentazione organica di tale Istituto anche in ambito privato.
L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (di seguito O.R.A.S.) in quanto società “in controllo pubblico” è sottoposta alle previsioni di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) che dispone di tutelare i dipendenti che intendano segnalare comportamenti irregolari, di carattere corruttivo o di mala gestio apprestando un idoneo sistema di segnalazione che garantisca la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.
Inoltre, essendo la Società dotata di un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 devono essere attuate le previsioni dell’art. 6 comma 2 bis in base al quale devono essere predisposti e mantenuti funzionanti uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di violazioni del Modello 231, dei protocolli e misure di prevenzione e di condotte illecite costituenti reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.
Il lavoratore che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente condotte illecite o irregolari e di supportare l’effettiva applicazione e l’operatività del Codice Etico, del Modello 231 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Trasparenza, O.R.A.S. ha predisposto una Procedura interna (AD.41) che disciplina le modalità per effettuare le segnalazioni e che è a disposizione del proprio personale nella intranet aziendale.
Modalità di segnalazione
Fermo restando che le segnalazioni possono essere inoltrate con qualsiasi modalità, al fine di perseguire la miglior tutela della riservatezza del segnalante, O.R.A.S. ha individuato i seguenti canali:
– informatico (indirizzo mail): segnalazioni.illeciti@ospedalemotta.it
Il soggetto che intenda effettuare la segnalazione a mezzo e-mail deve procedere utilizzando un indirizzo e-mail (account) personale, non aziendale, affinché sia in ogni caso escluso che altri soggetti della Società possano, anche accidentalmente, venire a conoscenza della sua identità e dell’oggetto della segnalazione.
– cartaceo (indirizzo di posta): via Padre Leonardo Bello 3/C, 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
Il soggetto che intenda optare per il canale postale, deve inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al R.P.C.T. e/o all’O.d.V. “
Chiunque presso la Società abbia a ricevere buste chiuse indirizzate all’ O.d.V. o al R.P.C.T. deve consegnarle ai destinatari senza procedere all’apertura.
– verbale
Il soggetto che intenda effettuare la segnalazione verbalmente, si rivolgerà all’R.P.C.T. o all’O.d.V. i quali redigeranno apposito verbale scritto.
E’ preferibile che il segnalante utilizzi il Modulo di segnalazione proposto qui in calce.
Soggetti destinatari della segnalazione
I soggetti destinatari della segnalazione sono il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) e l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) che congiuntamente ne valutano il contenuto al fine di definirne la pertinenza e l’ambito di competenza.
Il segnalante può anche destinare la propria segnalazione ad uno solo dei ruoli sopra citati. In tal caso sia il R.P.C.T., sia l’O.d.V. si danno reciproca comunicazione delle segnalazioni singolarmente ricevute, salvo che oggetto della segnalazione non siano comportamenti riconducibili a uno dei suddetti organismi.
Contenuto della segnalazione
Le segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su fatti precisi e fornire il maggior numero di elementi possibile al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ed al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) di effettuare le dovute verifiche.
Non saranno meritevoli di tutela segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. La valutazione in tal senso è demandata all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per i rispettivi ambiti di competenza. La tutela tipica dell’istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.
Non sono prese in considerazione le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa.
Gestione della segnalazione
L’O.d.V. ed il R.P.C.T., nella gestione delle segnalazioni, devono:
– mantenere la riservatezza in merito alle informazioni ricevute ed all’identità del segnalante;
– laddove, ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria per l’accertamento in relazione ai fatti segnalati, il contenuto della segnalazione stessa debba essere posto a conoscenza di altri soggetti, deve essere comunque garantita la riservatezza dell’identità del segnalante. In tal caso l’O.d.V. e il R.P.C.T. dovranno avere cura che i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione apprendano solo quanto strettamente necessario e che non vengano a conoscenza dell’identità del segnalante o di altre circostanze ed elementi che rendano loro possibile risalire all’identità del segnalante stesso.
Tutela del segnalante
La riservatezza dell’identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi del processo di presa in carico, pertanto essa non può in nessun caso essere rivelata senza il suo consenso, che deve essere acquisito in forma scritta salvo diverse specifiche previsioni di legge.
Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall’art. 54-bis la segnalazione deve essere fatta “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione” e che abbia ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente/collaboratore sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro”.
La tutela del segnalante si compone di:
- tutela della riservatezza dell’identità del segnalante
- tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;
- esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall’art. 3, l. 179) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231 del 2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà.
Tutela della riservatezza del segnalato
La gestione delle segnalazioni viene effettuata adottando le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.
Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali, O.d.V. ed R.P.C.T. gestiranno fin dalla fase di ricezione della segnalazione la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018. Le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato per la gestione delle segnalazioni di illecito (ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD 2016/679) sono riportate qui in calce