a) Titolare della documentazione sanitaria se soggetto maggiorenne non interdetto né inabilitato o, se minore emancipato previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del relativo status;
b) Persona delegata dal titolare, in possesso di delega e di documento di identità del delegante;
c) Nel caso di minori, da uno o ambedue i genitori aventi la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, anche se separati o divorziati, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) Eredi legittimari (art. 536 c.c.), ossia il coniuge (o la parte dell’unione civile ai sensi della Legge n. 76/2016), i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi, o gli Eredi testamentari, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede;
e) Tutore di persone interdette o di minori privi di genitori esercenti la potestà, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
f) Amministratore di sostegno (Legge n. 6 del 9.01.2004) previa autocertificazione del relativo status con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o esibizione di copia del decreto di nomina del Giudice Tutelare;
In tutti i casi qui sopra citati, il soggetto richiedente (titolare e/o delegato) dovrà compilare la domanda allegando il documento di identità ed i documenti richiesti in corso di validità.
Di seguito vengono riportati i casi in cui, la specifica richiesta va inoltrata alla Direzione Sanitaria:
g) Autorità Giudiziaria su relativa formale richiesta e suoi delegati (periti e consulenti di parte previa produzione di copia di conferimento dell’incarico e autorizzazione all’acquisizione di documentazione sanitaria da parte del giudice);
h) Avvocati e consulenti di parte, previa delega dell’assistito o previa esibizione del mandato;
i) INAIL, INPS, Ispettori del lavoro e/o Enti con funzioni analoghe.
l) Aziende sanitarie o altre strutture sanitarie pubbliche o private che abbiano in cura il paziente o con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici e comunque per funzioni istituzionali (su valutazione caso per caso del Direttore Sanitario);
m) Soggetti che debbano tutelare una situazione rilevante di rango pari a quella dell’interessato.
Le richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giusti cata dalla documentata necessità:
• di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del RGPD 679/2016, di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
• di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale. Art. 92 D.Lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs
101/2018.
Nei casi di richiesta da parte di soggetti “Pari rango”, il Direttore Sanitario riunirà i Responsabili dell’Uf cio Affari Generali e dell’uf cio Privacy e Banche Dati RPD, per analizzare la legittimità della richiesta ed eventualmente concedere la visione o la copia parziale o totale dei documenti richiesti.